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Sez. 1, Sentenza n. 3749 del 09/03/2012 (Rv. 621949 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Dichiarazione di pubblica utilità anteriore al 30 giugno 2003 - Applicabilità del d.P.R. n. 327 del 2001 - Esclusione - Disciplina transitoria ex art. 57 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621949-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 d.P.R. stesso, secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)