Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 255 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 255. - (Determinazione della pena). - Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale".
Art. 2
1. L'articolo 271 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 271. - (Decorrenza della custodia cautelare). - La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato e' stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.
Se l'imputato e' in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.
Se nei confronti di un imputato sono emessi piu' provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al piu' grave dei reati contestati.
Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale e' conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purche' il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorche' sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, puo' essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.
I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza".
Art. 3
1. L'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 272. - (Durata della custodia cautelare). - L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o non e' stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a giudizio:
1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;
3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);
4) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio:
a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
b) un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con l'istruzione formale.
L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma.
L'imputato deve essere altresi' scarcerato:
1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;
3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
La durata complessiva della custodia cautelare non puo' tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:
cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
un anno per quelli di cui al n. 2);
due anni per quelli di cui al n. 3);
quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);
sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.
I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.
La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, puo' essere imposto agli imputati uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quante applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non puo' essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura".
Art. 4
1. Dopo l'articolo 272-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 272-ter. - (Custodia cautelare dei minori). - I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16".
Art. 5
1. L'articolo 432-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 432-bis. - (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata".
Art. 6
1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "nel quinto comma dell'articolo 272", sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 272 e 272-ter".
Art. 7
1. I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
2. L'istanza del giudice istruttore e' comunicata al pubblico ministero e all'imputato.
Art. 8
1. Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"La liberta' provvisoria, tuttavia, non puo' essere concessa a chi e' imputato:
a) di un delitto per cui e' prevista la pena dell'ergastolo;
b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia e' commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e' consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilita', in relazione alla personalita' dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'.
Anche nei casi di cui al secondo comma puo' essere concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione".
2. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 9
1. L'articolo 277-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 277-bis. - (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). - Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, puo' disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la liberta' provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare gia' sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
La liberta' provvisoria puo' inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entita' del fatto e all'entita' della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare gia' sofferta".
Art. 10
1. Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non e' previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice da' atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa".
Art. 11
1. Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: "carcerazione preventiva", e "custodia preventiva", sono sostituite dalla seguente: "custodia cautelare".
Art. 12
1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta'".