diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7308 del 25/07/1998 (Rv. 517485 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Ai fini dell'acquisizione di inquadramento superiore - Valutazione sulla base di contrattazione collettiva posteriore al periodo di espletamento - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a periodo di rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato anteriore alla operatività dell'art. 2103 cod. civ. .
Stato
decisa il 1998-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517485-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In materia di acquisizione da parte del lavoratore del diritto ad un superiore inquadramento per effetto dello svolgimento delle relative mansioni, non può essere attribuita rilevanza, in base ad una nuova disciplina contrattuale collettiva - e salvo una sua prevista efficacia retroattiva -, a modalità di svolgimento dell'attività lavorativa per le quali, in base alla previgente disciplina, non era possibile far derivare i benefici rivendicati dal lavoratore. (Fattispecie enunciata riguardo alla rilevanza di svolgimento, da parte di dipendente delle Ferrovie dello Stato, di mansioni superiori, per periodi non ininterrotti, anteriormente all'entrata in vigore del c.c.n.l. 1987/1989, e quindi in regime di applicabilità non dell'art. 2103 cod. civ., bensì dell'art. 80 legge n. 415/1980 e dell'art. 12 legge n. 42/1979).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 415 art. 80, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)