Sez. 2, Sentenza n. 9084 del 05/04/1990 Ud. (dep. 22/06/1990) Rv. 184692 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - MORTE DEL SEQUESTRATO CAGIONATA DA UN CONCORRENTE - CONCORRENTE - RESPONSABILITÀ - LIMITI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - MORTE DEL SEQUESTRATO CAGIONATA DA UN CONCORRENTE - CONCORRENTE - RESPONSABILITÀ - LIMITI.*
Nella ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione posto in essere da più soggetti; ove taluni di essi uccidano volontariamente il sequestrato, gli altri, a seguito della entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (che ha disciplinato la materia in termini più favorevoli per il reo), rispondono del delitto aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 630 cod. pen. solo ove abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato, malgrado la loro volontà contraria, o abbiano ignorato o ritenuto inesistente il pericolo per colpa. (contra mass n 180940, ed ivi citate; (contra mass n 170799 ed ivi citate; (contra mass n 170800).*
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)