Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
Testo in vigore al
Capo I. Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4 Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
Art. 5
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Art. 6 Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Art. 7 Comunita' montane
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunita' montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunita' montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunita' montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Art. 9 Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni
1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Art. 10 Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni
l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n.890, e' sostituito dal seguente:
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e' inserito il seguente:
"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unita' previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
Art. 11 Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali
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2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n.611. All'attivita' di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
Art. 12 Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.
Art. 13 Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni".
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
Art. 14
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Art. 15 Interventi nel settore della pubblica istruzione
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.
Capo II. Aree metropolitane
Art. 16
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Art. 17 Norme transitorie
1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di citta' metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .