Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 24 ottobre 1978, causa 15/78
Epigrafe
Nel procedimento 15/78
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberlandesgericht di Colonia nella causa dinanzi ad esso pendente fra
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE SA, con sede in Strasburgo,
e
WALTER KOESTLER, Ministerialrat presso il Ministero federale delle finanze, residente in Bonn-Bad Godesberg,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE con riguardo alla legislazione della Repubblica federale di Germania in materia di borsa,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il sig. Walter Koestler, cittadino tedesco, era dal 1968 direttore amministrativo dell'istituto scientifico franco-tedesco di ricerche militari in Saint-Louis (Haut-Rhin), ove egli risiedeva dal 1o luglio 1968 al 28 luglio 1973.
paragrafo 2
Durante la sua permanenza in Francia, il Koestler faceva effettuare presso la Borsa di Parigi, dalla Société Générale Alsacienne de Banque, società anonima di diritto francese con sede in Strasburgo, delle operazioni di borsa a termine, riguardanti principalmente azioni straniere. Dette operazioni non consistevano nell'acquistare titoli, bensì nel calcolare, alla scadenza del termine, la differenza tra le quotazioni stabilite convenzionalmente e quelle effettive. I profitti e le perdite derivanti da tali operazioni a termine venivano contabilizzati, dalla Société Générale Alsacienne de Banque, su un conto aperto a nome del sig. Koestler.
paragrafo 3
Alla data del 31 gennaio 1975, il saldo debitore di quest'ultimo presso la Société Générale Alsacienne de Banque, relativamente a dette operazioni, ammontava (compresi gli interessi, le spese e le imposte) a 852620,39 FF.
paragrafo 4
Non essendo riuscita ad ottenerne il pagamento, il 22 maggio 1975 la Société Générale Alsacienne de Banque adiva, per il recupero del suo credito, il Landgericht (Tribunale) di Bonn.
paragrafo 5
Con sentenza 13 gennaio 1977, questo dichiarava che, per la somma di 473937,47 FF, imputabile alle speculazioni in borsa, la pretesa non poteva essere fatta valere poiché vi si opponeva l'eccezione di gioco (Differenzeinwand) ai sensi dei § § 52 e segg. del Börsengesetz (legge sulla borsa) 22 giugno 1896 e dei § § 762 e 764 BGB (codice civile tedesco).
paragrafo 6
La Société Générale Alsacienne de Banque interponeva appello contro detta pronunzia il 1o marzo 1977.
paragrafo 7
Con sentenza contumaciale 11 agosto 1977, l' Oberlandesgericht (Corte d'appello) di Colonia confermava, in sostanza, la sentenza di primo grado, considerando che, pur essendo i rapporti giuridici fra le parti disciplinati dal diritto francese, per le operazioni a termine presso una borsa estera l'eccezione di gioco contemplata dal diritto tedesco vale, in ragione del limite dell'ordine pubblico stabilito dall'art. 30 dell'EGBGB (legge contenente le disposizioni preliminari al codice civile), anche qualora debba applicarsi una legge straniera che non conosce tale eccezione; d'altra parte il sig. Koestler aveva la capacità di effettuare operazioni di borsa a termine, ai sensi del § 53, 2o comma, n. 2, della legge sulla borsa, poiché, al momento della stipulazione dei relativi contratti, egli non aveva né la residenza né il domicilio nella Repubblica federale; infine, il riconoscimento dell'eccezione di gioco non era in contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE.
paragrafo 8
Contro detta sentenza contumaciale il sig. Koestler faceva opposizione il 6 settembre 1977.
paragrafo 9
Nuovamente investito della causa, l'Oberlandesgericht di Colonia decideva, con ordinanza 23 gennaio 1978 della 10a sezione civile, di sospendere il procedimento, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, fino a quando la Corte di giustizia non si fosse pronunziata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 10
«1. Se gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, ove siano correttamente interpretati, facciano venir meno l'eccezione di gioco (Differenzeinwand) contemplata dal diritto tedesco (§ § 764, 762 BGB; 61, 58, 50 BörsenG; BGH NJW 75, 1600; 72, 382) nel caso in cui una banca francese, invocando il diritto francese, pretenda da un cliente cittadino tedesco il rimborso delle somme anticipate per contratti a termine (Differenzgeschäfte) da essa stipulati presso la borsa di Parigi per conto del cliente.
2. Se, per la soluzione di detta questione, abbia rilievo il fatto che il cliente tedesco fosse o no capace, ai sensi del diritto tedesco (§ 53 BörsenG), di stipulare contratti di borsa a termine.»
paragrafo 11
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 1978.
paragrafo 12
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia sono state depositate osservazioni scritte, il 19 aprile 1978 dalla Commissione delle Comunità europee e il 2 maggio 1978 dalla Société Générale Alsacienne de Banque.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La Société Générale Alsacienne de Banque, appellante nella causa principale, considera irrilevante la circostanza che il suo cliente sia cittadino tedesco: secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione), infatti, anche un cliente che avesse la cittadinanza francese potrebbe, trasferendosi nella Repubblica federale di Germania, sottrarsi alla pretesa di una banca francese, nascente da un'operazione di borsa a termine.
paragrafo 2
Essa rileva che gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE hanno efficacia diretta e prevalgono non soltanto sui § § 764 e 762 del BGB e sui § § 58 e 50 della legge sulla borsa, ma anche sulla norma di diritto internazionale privato posta dal § 61 di detta legge e sulla riserva dell'ordine di cui all'art. 30 dell'EGBGB.
paragrafo 3
Gli artt. 59 e 60 del Trattato vietano le restrizioni della libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità per quanto riguarda i cittadini degli Stati membri. L'art. 60 precisa la nozione di «servizi»: come tali vanno considerate anche le attività di carattere commerciale, in quanto non siano disciplinate dalle disposizioni relative alla libera cir colazione delle merci e dei capitali. Nella fattispecie, l'attività della Société Générale Alsacienne de Banque non rientrava né nel settore della circolazione dei capitali, né in quello della circolazione delle merci; si trattava di un particolare servizio prestato ad un cliente nell'ambito delle condizioni applicate dalla banca per i propri affari.
paragrafo 4
Le due parti avevano, all'epoca considerata, la sede sociale e, rispettivamente, la residenza in Francia. Ciò non escludeva, tuttavia, l'applicazione dell'art. 59 del Trattato CEE, in quanto la prestazione di servizi perdurava fino all'estinzione dei rapporti d'affari esistenti fra le parti. Al più tardi allorché il sig. Koestler trasferiva la propria residenza nella Repubblica federale di Germania si verificava la situazione contemplata dall'art. 59, secondo cui nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione vale il principio della libera prestazione dei servizi.
paragrafo 5
Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al divieto di restrizioni in materia di prestazione dei servizi e al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, l'art. 59 dovrebbe essere interpretato nel senso ch'esso vieta tutte le limitazioni e tutti gli ostacoli, di fatto o di diritto, atti a compromettere la libera prestazione dei servizi nel mercato comune.
paragrafo 6
L'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato dovrebbe, quanto meno, impedire che l'eccezione di gioco contemplata dal diritto tedesco possa essere opposta ad un credito sorto in Francia, secondo il diritto francese, da operazioni di borsa a termine. Se così non fosse, per via legislativa o giurisprudenziale sarebbe possibile porre nel nulla, in Germania, un credito esistente secondo il diritto francese, per l'unico motivo che il debitore abbia trasferito la propria residenza nella Repubblica federale, sottoponendosi in tal modo al diritto di questo paese. La libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità subirebbe una restrizione, se una banca francese fosse praticamente posta nell'impossibilità di effettuare per conto di clienti, in territorio francese, tramite agenti di cambio, operazioni di borsa a termine, dovendo sempre temere che in seguito le venga opposta, in forza del diritto tedesco, l'eccezione di gioco e che il cliente si sottragga al pagamento, trasferendosi nella Repubblica federale di Germania, dal momento ch'essa possa vantare un credito di una certa consistenza in relazione ad operazioni a termine.
paragrafo 7
Il diritto comunitario non ammette una siffatta posizione egemonica di uno Stato membro; l'art. 5 del Trattato non consente che uno Stato membro estenda ad un altro Stato membro gli effetti delle proprie norme giuridiche, in particolare qualora ne risulti un danno per imprese o cittadini del secondo Stato.
paragrafo 8
Il principio della libera prestazione dei servizi vieta d'interpretare i § § 764 e 762 del BGB e il § 61 del Börsengesetz nel senso ch'essi possano applicarsi ad un'operazione di borsa a termine, fondato sul diritto francese e sottoposto all'ordinamento francese; è irrilevante, in proposito, che il cliente tedesco abbia o meno la capacità, nell'ordinamento tedesco, ai sensi del § 53 del Börsengesetz, di effettuare operazioni di borsa a termine.
paragrafo 9
Qualora la Corte die giustizia non dovesse condividere tale interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, resta comunque il fatto che il divieto relativo alle restrizioni in materia di prestazione dei servizi, stabilito dal diritto comunitario, implica che un cliente, capace di stipulare contratti di borsa a termine ai sensi del § 53 del Börsengesetz, non può far valere l'eccezione di gioco nel caso di un'operazione a termine su divise validamente effettuata in Francia. Il punto di vista del Bundesgerichtshof, secondo cui tutte le operazioni a termine presso borse estere sono soggette all'eccezione di gioco, perché in tal caso non sarebbero soddisfatte le condizioni che risultano dal combinato disposto del § 50 e dei § § 61 e 58 del Börsengesetz, è manifestamente inconciliabile con gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE. La discriminazione insita in detto punto di vista non consiste soltanto nel fatto che la borsa di Parigi viene danneggiata rispetto a quella di Francoforte, bensì anzitutto, per quanto riguarda le banche, nel fatto decisivo che la stipulazione di contratti a termine, per conto di un cliente, presso la borsa di Parigi e la relativa apertura di credito vengono giuridicamente valutate, nella Repubblica federale di Germania, tenuto conto del § 50 del Börsengesetz, in modo diverso che non le stesse operazioni effettuate presso una borsa tedesca per gli stessi valori. Ciò costituisce una discriminazione a livello del regime amministrativo delle borse.
paragrafo 10
La Commissione delle Comunità europee osserva che, con la prima questione, si invita la Corte a pronunciarsi sul se, nelle circostanze ivi indicate, l'applicazione del diritto tedesco e, in particolare, delle disposizioni che contemplano l'eccezione di gioco implichi una restrizione della libertà in materia di prestazione dei servizi per la società appellante nella causa principale. In proposito, va tenuto conto del fatto che il § 61 del Börsengesetz è generalmente considerato come una norma di diritto internazionale privato tedesco, e il § 50 dello stesso testo come un'espressione del limite dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 30 dell'EGBGB.
paragrafo 11
La Société Générale Alsacienne de Banque ha esercitato, nei suoi rapporti d'affari col sig. Koestler, attività di carattere commerciale, e quindi prestato dei servizi ai sensi dell'art. 60 del Trattato CEE. L'art. 59 dello stesso Trattato presuppone che la prestazione di servizi avvenga nell'ambito di un rapporto riguardante più d'uno Stato membro della Comunità, sia che colui il quale effettua la prestazione e il destinatario della stessa siano stabiliti in Stati membri diversi, sia che la prestazione sia fornita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore. Nella fattispecie viene in considerazione soltanto la prima ipotesi, ma non è certo ch'essa si verifichi effettivamente: all'epoca della conclusione dei contratti in questione con l'appellante nella causa principale, il sig. Koestler risiedeva in Francia e non è provato ch'egli avesse conservato un domicilio nella Repubblica federale. Spetterebbe al giudice nazionale, per risolvere il problema preliminare dell'eventuale qualificazione dei rapporti d'affari fra le parti nella causa principale come prestazione di servizi ai sensi del Trattato CEE, accertare se il sig. Koestler abbia fatto eseguire tutte le operazioni durante la sua residenza in Francia ovvero abbia impartito degli ordini anche dalla Germania.
paragrafo 12
Con tale riserva, si deve constatare che la nozione di «restrizioni» di cui all'art. 59 del Trattato va intesa in senso lato, come si desume dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dal «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961 (GU 1962, pag. 32). Secondo tale programma, costituisce restrizione qualsiasi trattamento dei prestatori di servizi che sia discriminatorio rispetto a quello riservato ai cittadini, e hanno carattere restrittivo «le disposizioni e pratiche che nei riguardi dei soli stranieri escludono, limitano o subordinano a condizioni la facoltà di esercitare i diritti normalmente connessi con la prestazione di servizi e in particolare la facoltà di … concludere contratti …, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questi contratti». Costituiscono restrizioni, inoltre, «le condizioni alle quali la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, o la prassi amministrativa, subordini la prestazione di servizi e che, quantunque applicate senza riguardo di nazionalità, ostacolino soltanto o prevalentemente la prestazione di questi servizi da parte di stranieri».
paragrafo 13
Il solo fatto che esistano differenze fra le disposizioni nazionali in materia di ammissione di titoli al mercato a termine non è sufficiente a provare l'esistenza di una «restrizione» ai sensi dell'art. 59 del Trattato CEE. In proposito, potrebbero essere eventualmente adottati provvedimenti di coordinamento o di ravvicinamento.
paragrafo 14
Si tratta però di stabilire se costituisca una «restrizione» — vietata dall'art. 59 del Trattato CEE — del diritto alla libera prestazione dei servizi il fatto che l'eccezione di gioco contemplata dalla legislazione tedesca sulla borsa sia opponibile ai diritti di credito esercitati dalla banca francese, in relazione a servizi da essa prestati, per l'unico motivo che l'appellato nella causa principale risiede in Germania o, quanto meno, vi risiedeva nel momento in cui la banca faceva valere i suoi diritti.
paragrafo 15
La Commissione è propensa a ravvisare una «restrizione» della libertà d'azione del prestatore di servizi francese nel fatto che a questo viene imposto un ordinamento giuridico straniero, il quale gli impedisce, in definitiva, di effettuare operazioni di borsa a termine per conto di clienti residenti in Germania. Nel caso di specie, la prestazione è stata interamente fornita in Francia; l'incondizionata applicazione della legislazione tedesca sulla borsa non sembra in alcun modo obiettivamente giustificata, né necessaria per la tutela dell'ordine pubblico tedesco, nel caso in cui un cittadino tedesco prenda l'iniziativa di effettuare, al di fuori della sfera d'applicazione dell'ordinamento giuridico tedesco, operazioni a termine disciplinate da una legislazione straniera. L'interesse generale non può giustificare una siffatta «esportazione» dell'ordinamento giuridico tedesco. Dal raffronto con la direttiva del Consiglio 31 maggio 1963, n. 63/340 (GU pag. 1609) risulta che le considerazioni in base alle quali, secondo la concezione tedesca, potrebbe essere giustificata l'applicazione della legislazione tedesca sulla borsa alle operazioni a termine effettuate all'estero devono cedere il passo dinanzi ai principi sanciti dall'art. 59 del Trattato e all'instaurazione della libera circolazione dei servizi nella Comunità, che costituisce lo scopo di tale norma.
paragrafo 16
La questione del se, al momento in cui venivano effettuate le operazioni di cui trattasi, l'appellato nella causa principale possedesse i requisiti per essere considerato capace di stipulare contratti di borsa a termine ha importanza decisiva ai fini dell'applicazione del diritto tedesco; data la soluzione da dare alla prima questione, essa è tuttavia irrilevante nel presente contesto.
paragrafo 17
Le questioni formulate dall'Oberlandesgericht di Colonia dovrebbero essere risolte come segue:
paragrafo 18
1. L'art. 59 del Trattato CEE va interpretato nel senso che uno Stato membro non può sottoporre le prestazioni di servizi ad alcuna restrizione consistente nell'assoggettare l'esercizio dei diritti spettanti al prestatore nei confronti del destinatario delle prestazioni all'ordinamento giuridico nazionale di quest'ultimo, qualora, in tal modo, si renda impossibile il recupero di crediti derivanti dalla prestazione dei servizi, benché questa sia stata interamente effettuata nel paese del prestatore.
2. La questione del se il destinatario di un servizio sia o meno capace, secondo il proprio diritto interno, di stipulare contratti di borsa a termine è irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Société Générale Alsacienne de Banque, appellante nella causa principale (rappresentata dall'avv. Ulrich C. Feldmann, del foro di Colonia, che sostituiva l'avv. Dietrich Ehle) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Rolf Wägenbaur) hanno svolto osservazioni orali e risposto a taluni quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza del 29 giugno 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 21 settembre 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 23 gennaio 1978, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio successivo, l'Oberlandesgericht di Colonia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato, relativi alla liberalizzazione dei servizi nell'ambito della Comunità, con riguardo all'applicazione delle disposizioni di diritto tedesco intese ad escludere la possibilità di far valere in giudizio obbligazioni derivanti da talune operazioni di borsa a termine, aventi carattere speculativo.
punto 2
I fatti che sono all'origine della controversia portata dinanzi all' Oberlandesgericht si possono riassumere come segue:
L'appellante è una banca francese con sede in Strasburgo, la quale eseguiva, presso la Borsa di Parigi, per conto dell'appellato, cittadino tedesco allora residente in Francia, ordini relativi ad operazioni a termine unicamente basate sul calcolo della differenza nelle quotazioni di valori mobiliari (Differenzgeschäfte). Il saldo, attivo o passivo, di tali speculazioni veniva iscritto nel conto corrente, combinato con un credito allo scoperto, di cui l'interessato disponeva presso la banca. Al momento in cui l'appellato si trasferiva nuovamente in Germania, su detto conto risultava, in seguito alle perdite subite, un debito rilevante che l'interessato rifiutava di pagare. Avendo la Société Générale Alsacienne de Banque agito per il recupero del suo credito dinanzi al giudice competente in funzione del domicilio del debitore, detto giudice, il Landgericht di Bonn, dopo aver proceduto ad una distinzione fra le varie voci del conto corrente, respingeva la domanda nella parte relativa al saldo passivo imputabile alle operazioni a termine effettuate per ordine dell'appellato nella causa principale. Il Landgericht riteneva infatti che, ai sensi della legislazione sulla borsa e del codice civile tedesco (§ § 762 e 764), detta parte delle obbligazioni contratte dall'interessato andava assimilata a debiti di gioco e, in quanto tale, non poteva esser fatta valere in giudizio. l'Oberlandesgericht, adito in sede di appello, confermava, in sostanza, in una prima sentenza contumaciale, la pronunzia del giudice di primo grado, ritenendo che, secondo le disposizioni di diritto tedesco, comprese quelle di diritto internazionale privato, l'azione per il recupero di un credito sorto da operazioni a termine del tipo in questione è improponibile in Germania, anche qualora la relativa obbligazione sia stata validamente contratta all'estero. Il giudice d'appello considerava infatti che, in tal caso, l'ordine pubblico tedesco osta alla possibilità di far valere in giudizio un credito del genere. Nuovamente adito in sede di opposizione, l'Oberlandesgericht si chiedeva tuttavia se tale conclusione, basata sulle disposizioni del diritto tedesco, non possa subire modifiche in ragione di quanto disposto dal diritto comunitario in materia di liberalizzazione dei servizi. Per chiarire questo dubbio, esso sottoponeva alla Corte due questioni pregiudiziali formulate nei seguenti termini:
«1. Se gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, ove siano correttamente interpretati, facciano venir meno l'eccezione di gioco (Differenzeinwand) contemplata dal diritto tedesco … nel caso in cui una banca francese, invocando il diritto francese, pretenda da un cliente cittadino tedesco il rimborso delle somme anticipate per contratti a termine (Differenzgeschäfte) da essa stipulati presso la borsa di Parigi per conto del cliente.
2. Se, per la soluzione di detta questione, abbia rilievo il fatto che il cliente tedesco fosse o no capace, ai sensi del diritto tedesco (§ 53 BörsenG), di stipulare contratti di borsa a termine.»
punto 3
Giustamente il giudice nazionale ha ammesso che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni del Trattato CEE relative alla liberalizzazione dei servizi;
è indubbio, infatti, che prestazioni del tipo di quelle di cui trattasi, consistenti nell'esecuzione, da parte di una banca, di ordini relativi a contratti di borsa e in operazioni di conto corrente collegate con un'apertura di credito, costituiscono servizi ai sensi dell'art. 60, 1o comma, del Trattato, che contempla, in generale, qualsiasi attività di carattere commerciale;
inoltre, le operazioni in questione non possono essere considerate come prestazioni di servizi collegate con un solo Stato membro, in quanto il destinatario di tali prestazioni ha trasferito la propria residenza, prima della cessazione dei rapporti contrattuali fra le parti, in un altro Stato membro; ricorre perciò il presupposto di cui all'art. 59, 1o comma, del Trattato CEE, norma secondo la quale dei provvedimenti di liberalizzazione contemplati dal Trattato stesso devono beneficiare tutti i prestatori di servizi «stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione»;
ciò deve valere in particolare in un caso come quello di specie, in cui l'oggetto della controversia è costituito dal saldo di un conto corrente, il quale non può considerarsi chiuso finché non sia stato raggiunto il pareggio.
punto 4
Accertata quindi la necessità di applicare le norme del diritto comunitario relative alla liberalizzazione dei servizi, è anzitutto opportuno mettere in rilievo la portata di tali norme per quanto riguarda il problema sollevato dal giudice nazionale;
secondo il principio che è alla base dell'art. 60, 2o comma, lo Stato di residenza del destinatario di una prestazione di servizi è tenuto a garantire, al prestatore stabilito in un altro Stato membro, lo stesso trattamento ch'esso riserva ai propri cittadini;
per l'attuazione di tale principio, il «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi», adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961 (GU 1962, pag. 32), ha definito nei seguenti termini le restrizioni da eliminare a norma del Trattato:
«Ogni divieto o impedimento frapposto alle attività non salariate del prestatore che consista in un trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, previsto da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, oppure che risulti dall'applicazione di una tale disposizione o da pratiche amministrative (Titolo III, A, 1o capoverso).
Costituiscono restrizioni, inoltre, le condizioni alle quali la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, o la prassi amministrativa, subordini la prestazione di servizi e che, quantunque applicate senza riguardo di nazionalità, ostacolino soltanto o prevalentemente la prestazione di questi servizi da parte di stranieri (Titolo III, A, 3o capoverso)»;
è alla luce di tali disposizioni che si deve accertare se le concezioni giuridiche che si riflettono nelle summenzionate pronunzie dei giudici tedeschi possano eventualmente implicare discriminazioni, di diritto o di fatto, nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro.
punto 5
L'escludere la possibilità di far valere in giudizio i crediti corrispondenti a debiti di gioco o ad altre obbligazioni analoghe non si può considerare come un trattamento discriminatorio nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, nel caso in cui lo stesso limite venga opposto a qualsiasi prestatore stabilito nel territorio delle Stato che impone tale restrizione, il quale intenda far valere un credito della stessa natura, e ciò avviene incontestabilmente nella fattispecie;
il fatto che uno Stato, per motivi attinenti all'ordine sociale, non consenta che un credito del genere, sia pur validamente sorto in un altro Stato membro, con l'intervento di un istituto finanziario avente sede in quest'ultimo Stato, venga fatto valere in giudizio non può quindi essere considerato contrastante col diritto comunitario, in quanto il Trattato, pur vietando le discriminazioni, non impone tuttavia alcun obbligo nel senso che al prestatore di servizi straniero debba essere concesso, in funzione della sua legge nazionale, un trattamento più favorevole di quello riservato al prestatore stabilito nello Stato in cui viene fornita la prestazione.
punto 6
La prima questione va quindi risolta nel senso che gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE non influiscono sull'applicazione delle disposizioni legislative mediante le quali uno Stato membro esclude la possibilità di agire in giudizio per il recupero di taluni crediti, come quelli corrispondenti a debiti di gioco o ad obbligazioni analoghe, a condizione, tuttavia, che detta applicazione avvenga senza discriminazioni, di diritto o di fatto, rispetto al trattamento riservato ad analoghi crediti sorti nel territorio dello Stato membro considerato.
punto 7
Questa soluzione rende superfluo il risolvere la seconda questione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 8
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Colonia con ordinanza 23 gennaio 1978, dichiara:
Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE non influiscono sull'applicazione delle disposizioni legislative mediante le quali uno Stato membro esclude la possibilità di agire in giudizio per il recupero di taluni crediti, come quelli corrispondenti a debiti di gioco o ad obbligazioni analoghe, a condizione, tuttavia, che detta applicazione avvenga senza discriminazioni, di diritto o di fatto, rispetto al trattamento riservato ad analoghi crediti sorti nel territorio dello Stato membro considerato.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Donner
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 ottobre 1978.
Il Cancelliere
A. van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher