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Sez. 4, Sentenza n. 12781 del 12/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000) Rv. 217904 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Precedente attività dell'agente quale fonte dell'obbligo - Assunzione in fatto della posizione di garante - Possibilità - Attività svolta dal medico all'interno di una struttura sanitaria - Assenza di rapporto contrattuale con detta struttura - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217904-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

La individuazione della titolarità di una posizione di garanzia da parte di un medico nei confronti di un paziente non è subordinata alla presenza di rapporti giuridici con la struttura sanitaria ma all'effettivo esercizio dell' attività svolta, anche per atto di volontaria determinazione, che comporti conseguentemente l'assunzione degli obblighi connessi a quella posizione, direttamente scaturenti dalle funzioni di fatto esercitate. (In applicazione di tale principio è stato ritenuta irrilevante l'assenza di un rapporto di lavoro tra un medico "esterno", e la clinica dove era stata operata una donna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)