Sez. 6, Sentenza n. 34432 del 23/06/2017 Cc. (dep. 13/07/2017) Rv. 270574 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Estradizione - Consegna per l'estero - Inefficacia del provvedimento per mancata presa in consegna dell'estradando - Rinnovazione del provvedimento. - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
L'inefficacia del decreto di estradizione conseguente alla mancata presa in consegna, prevista dall'art.708, comma sesto, cod.proc.pen., consente l'emissione di un nuovo decreto in pendenza della domanda di consegna previa valutazione dell'autorità giudiziaria delle sole questioni nuove, connesse alla sostituzione del titolo estradizionale, restando coperte dal giudicato quelle esaminate a seguito della prima domanda. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che fosse precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di condizione di legalità dell'estradizione già valutata nella precedente fase giurisdizionale e non interessata dalla sostituzione del titolo estradizionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)