Sez. L, Sentenza n. 1769 del 07/03/1990 (Rv. 465692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO - INCLUSIONE SULLA RETRIBUZIONE BASE DI CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO - INCLUSIONE SULLA RETRIBUZIONE BASE DI CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente stabilito in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva, debba essere presa a base ai fini della Determinazione d competenze indirette, non esistendo nello ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, l'impugnate sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, ai sensi del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini della Determinazione del trattamento economico per riposi compensativi e mensilità aggiuntive). (Conf 2731/89, mass n 463003; (Conf 3191/88, mass n 458649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)