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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 400 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:400
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16259

  • Regione veneto
  • Inquinamento
  • Rifiuti
  • Accumulo temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
  • Smaltimento periodico
  • Obbligo dell'autorizzazione regionale
  • Esonero
  • Disciplina di materia non compresa nella competenza legislativa delle regioni
  • Riconosciuta liceità di attività penalmente sanzionata dalla legge statale
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 43/1990.

Norme impugnate

  • art. 61, comma 4, legge regionale Veneto 16 aprile 1985, n. 33
  • art. 16, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, nel procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b), e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore; che, ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversità sostanziale tra la nozione di stoccaggio provvisorio e quella di accumulo temporaneo, la disposizione regionale impugnata violerebbe il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una materia - lo smaltimento dei rifiuti - in cui non viene riconosciuta alle Regioni una potestà legislativa esclusiva o concorrente con quella statale, ed, inoltre, contrasterebbe con il principio della riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente sanzionata dalla legge statale;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del 1990); che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, essendo stata la norma censurata già espunta dall'ordinamento;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 43 del 1990, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

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