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Sez. 3, Ordinanza n. 24272 del 30/07/2026 (Rv. 679496-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Litisconsorzio processuale cd. necessario - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio - Giudizio di cassazione - Deduzione di "error in procedendo" - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679496-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una

pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello nei confronti di un terzo chiamato in causa, essendo intervenuta pronuncia di fallimento dello stesso, che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti improcedibile).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)