Sez. 1, Sentenza n. 1960 del 27/04/1978 (Rv. 391326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RILEVANZA DELLE CAUSE DELL'INATTIVITA DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI DECISIONE DELLA CAUSA IN BASE AL FASCICOLO D'UFFICIO OD A QUELLO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RILEVANZA DELLE CAUSE DELL'INATTIVITA DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI DECISIONE DELLA CAUSA IN BASE AL FASCICOLO D'UFFICIO OD A QUELLO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
L'improcedibilita dell'appello, prevista dall'art 348 secondo comma cod proc civ per il caso di mancato deposito del fascicolo dell'appellante, ed operante anche nell'analoga ipotesi di omessa o non tempestiva restituzione del fascicolo stesso prima della udienza collegiale, configura una sanzione processuale che colpisce l'appellante per il solo fatto di non aver provveduto a detti adempimenti, indipendentemente dalle cause che possono aver determinato tale inattivita, ed a nulla rilevando la concreta possibilita di decisione della causa in base al fascicolo d'ufficio od a quello della controparte, posto che l'omessa o ritardata restituzione del fascicolo contrasta con l'esigenza di una legittima ed adeguata difesa della controparte. (Conf 4469/76, mass n 383193; (Conf 3375/75, mass n 377515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)