Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2608 del 02/02/2018 (Rv. 647922 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Notificazione irregolare - Proponibilità dell'opposizione entro 40 giorni dalla conoscenza effettiva - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Congruità o sufficienza di un termine inferiore - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la "congruità", o comunque la "sufficienza", del tempo residua intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)