Sez. 2, Sentenza n. 4096 del 30/12/1968 (Rv. 337757 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - REGOLAMENTO EDILIZIO DI FIRENZE ARTICOLO TRENTA, TRENTUNO E TRENTASEI - DISCIPLINA DELLA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAL CONFINE - PRESUPPOSTO - FACOLTA DI EDIFICARE SUL CONFINE - ESCLUSIONE CONVENZIONALE - AZIONE PER DANNI DI UNO CONTRO L'ALTRO DEI PROPRIETARI DEI FONDI FINITIMI PER VIOLAZIONE DELL'ART 31 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - INAMMISSIBILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - REGOLAMENTO EDILIZIO DI FIRENZE ARTICOLO TRENTA, TRENTUNO E TRENTASEI - DISCIPLINA DELLA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAL CONFINE - PRESUPPOSTO - FACOLTA DI EDIFICARE SUL CONFINE - ESCLUSIONE CONVENZIONALE - AZIONE PER DANNI DI UNO CONTRO L'ALTRO DEI PROPRIETARI DEI FONDI FINITIMI PER VIOLAZIONE DELL'ART 31 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Presupposto della norma dell'art. 31 del regolamento edilizio di Firenze, che, rispetto ai cortili e agli spazi assimilati, in contiguita del confine, rapporta la distanza delle costruzioni dal confine all'altezza del muro in questo esistente, e in Mancanza di costruzioni sullo stesso alla massima altezza consentita, e cioe a metri 16, e che il vicino abbia la facolta di edificare sul confine. Ne deriva che, ove la detta facolta risulti esclusa dalla convenzione tra proprietari contigui, che, mediante imposizioni di servitu sui rispettivi fondi, abbiano provveduto alla formazione di uno spazio libero ai due lati dal confine, e inammissibile un'Azione di danni dell'un proprietario contro l'altro sul fondamento della violazione della norma dell'art. 31, avente per presupposto la edificabilita, che e invece esclusa dalla convenzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)