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Sez. U, Sentenza n. 9557 del 18/04/2018 (Rv. 648128 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Magistrato del P.M. - Responsabilità disciplinare per mancato avvertimento dell'assunzione della qualità di indagata - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648128-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nonché di specifiche prescrizioni quali quelle degli artt. 61, 63, 64 c.p.p., ai sensi degli articoli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato del P.M. che, in presenza di astratti indizi di reità a carico della persona informata sui fatti, non ne interrompa immediatamente l'esame, al fine di consentire ad essa l'esercizio delle garanzie difensive previste dalla legge, non avendo rilievo, nella fase iniziale delle indagini, la verifica della precisa connotazione dell'elemento psicologico della persona sottoposta a interrogatorio, trattandosi di elemento che può assumere rilievo nella fase successiva di una puntuale imputazione cautelare o di rinvio a giudizio, dovendosi impedire, in tale prima fase, che la persona informata sui fatti subisca, mediante sollecitazioni investigative e attività invasive della sua sfera privata, intercettazioni, contestazioni, sostanziali perquisizioni con repertazione e sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)