Sez. 1, Sentenza n. 36289 del 08/05/2015 Cc. (dep. 08/09/2015) Rv. 265011 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Onere dell'imputato di produrre copia della sentenza da cui dipende l'applicazione della continuazione - Necessità - Esclusione - Mera indicazione degli estremi della sentenza - Sufficienza - Ragioni.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento della continuazione "in executivis", l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda espressamente l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)