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Sez. 3, Ordinanza n. 8640 del 07/04/2026 (Rv. 677758-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA | Occupazione abusiva di immobile - Obbligo della P.A. di dare esecuzione al provvedimento giudiziale di sequestro in funzione dello sgombero - Omissione - Conseguenze - Responsabilità da fatto illecito - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677758-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA

In tema di occupazione abusiva di immobili, la pubblica amministrazione, attraverso i competenti organi, è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sequestro in funzione di sgombero, esclusa ogni discrezionalità, anche di tipo tecnico, con la conseguenza che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad apprestarne i mezzi di esecuzione, è fonte di responsabilità per fatto illecito dell'Amministrazione, poiché l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla Convenzione EDU costituisce oggetto di un obbligo "rafforzato" ai sensi dell'art. 6 CEDU e, di riflesso, dell'art. 6 del Trattato UE, esponendo lo Stato nel suo complesso all'obbligo di riparazione in favore dei titolari dei diritti lesi.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 41, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 11, Legge 18/04/2017 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 31 ter CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)