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Sez. 1 - , Sentenza n. 33859 del 28/05/2019 Cc. (dep. 25/07/2019) Rv. 277323 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Termine decennale - Decorrenza - Definitività del provvedimento applicativo - Provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277323-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, il termine decennale di durata dell'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall'art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività del provvedimento applicativo anche nel caso in cui si tratti di misura di prevenzione personale per pericolosità generica disposta con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoria di pericolosità sociale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 80, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 7 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 7 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)