Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 03/08/2012 (Rv. 623860 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie - Rifiuto del beneficio o recupero del dazio - Presupposti - Avvenuto annullamento del certificato irregolare - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, né il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali, nè il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti, sono subordinati all'annullamento o alla revoca del documento (certificato EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente, in quanto l'adozione delle misure recuperatorie del dazio è legittimata anche in base alle sole risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari, secondo il disposto dell'art. 26 del predetto Regolamento CEE n. 2913 del 1992 e dell'art. 94, par. 5, del Regolamento CEE n. 2454 del 1993
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)