diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7261 del 12/05/2003 (Rv. 562919 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Limiti soggettivi - Impugnazione proposta contro una parte diversa dall'impugnante principale - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562919-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

La parte chiamata direttamente a contraddire rispetto all'impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'appellante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)