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Sez. L, Sentenza n. 9646 del 16/09/1991 (Rv. 473872 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Impugnazione - Decadenza | Rilevabilità d'ufficio e deducibilità per la prima volta in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473872-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Impugnazione - Decadenza

La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le rinunzie e le transazioni di cui all'art. 2113 cod.civ. in conseguenza del decorso del termine di sei mesi dal loro compimento non è rilevabile di ufficio e non può essere eccepita per la prima volta in grado di appello, stante la preclusione prevista dall'art. 437 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)