Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 19/12/1975 (Rv. 378564 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLI DI CREDITO (CESSIONI CAMBIARIE) - FORUM SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLI DI CREDITO (CESSIONI CAMBIARIE) - FORUM SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - LIMITI.*
La pattuizione del pagamento, contrattualmente dovuto, mediante rilascio di titoli di credito o cessioni cambiarie vale a spostare nel domicilio del debitore il luogo del pagamento, e quindi la Competenza territoriale, solo quando detta modalita di pagamento sia stata prevista in via esclusiva, con la correlativa rinuncia del creditore al foro spettantegli per legge, e quando il debitore l'abbia in concreto osservata, onorando alla scadenza i suddetti titoli di credito. Ne consegue che non si verifica lo spostamento del luogo di pagamento e della Competenza territoriale quando il debitore non si sia concretamente avvalso di tale Forma (esclusiva) di pagamento e il creditore agisca in giudizio, in via causale, per ottenere la condanna all'adempimento. (Conf 681/74, mass n 368503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)