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Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 02/08/1973 (Rv. 365503 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - FATTO NOTO O FATTO IGNOTO - RAPPORTO DI DERIVAZIONE LOGICA DEL SECONDO DAL PRIMO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365503-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - FATTO NOTO O FATTO IGNOTO - RAPPORTO DI DERIVAZIONE LOGICA DEL SECONDO DAL PRIMO - SUFFICIENZA.*

Se e vero che la prova per presunzioni, disciplinata dal combinato disposto degli artt 2727 e 2729 cod civ richiede che il fatto ignoto da accertare si profili come l'unica e univoca conseguenza logicamente possibile del fatto noto, e pur vero che la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessarieta, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo, oggetto dell'accertamento mediante la prova in parola, derivi dal primo come conseguenza logica possibile, secondo l'id quod plerumque accidit. (Conf 1605/72, mass n 358399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)