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Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Testo in vigore al

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141;
Vista la legge 7 aprile 1938, n. 636;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 933;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 23 agosto 1946, n. 370;
Visto il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

1. E' istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

2. Il Comitato e' composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.

3. Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2

1. Per gli accertamenti nella materia di propria competenza e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, il Comitato interministeriale si vale della Banca d'Italia, alla quale sono devolute le funzioni dell cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

2. Le facolta' e le attribuzioni riconosciute al Capo dell'Ispettorato suddetto sono conferite al Governatore della Banca d'Italia, il quale le esercita secondo le direttive fissate dal Comitato interministeriale.

3. Il Governatore della Banca d'Italia partecipa alle sedute del Comitato interministeriale.

Art. 3

1. La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facolta' di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.

2. Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, puo' essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche' personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Art. 4

1. Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 5

1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art. 1 al Comitato interministeriale.

2. Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'art. 22 del regio decretolegge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Tesoro, designato dal Ministro per il tesoro.

Art. 6

1. I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito, disciplinata nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, numero 141, e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sugli enti elencati nell'art. 1 del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito - ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza - il Comitato interministeriale.

Art. 7

1. Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale, sara' provveduto alla raccolta, in testo unico, delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 luglio 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI
- GONELLA - TUPINI -
SEGNI - CORBELLINI - MERLIN
- TOGNI - FANFANI -
MERZAGORA - CAPRA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 1° agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 9. - FRASCA