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Sez. L, Sentenza n. 1718 del 08/03/1983 (Rv. 426575 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO CON SENTENZA MERAMENTE DICHIARATIVA - AMMISSIBILITÀ - NON INDENNIZZABILITÀ DELLA MALATTIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426575-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ACCERTAMENTO CON SENTENZA MERAMENTE DICHIARATIVA - AMMISSIBILITÀ - NON INDENNIZZABILITÀ DELLA MALATTIA - IRRILEVANZA.*

Al pari dell'infortunio sul lavoro, la cui verificazione va dichiarata anche se l'inabilità (permanente) derivatane non raggiunga il grado minimo indennizzabile, anche la malattia professionale (ove non comporti un'inabilità permanente indennizzabile) può essere oggetto di una pronuncia di mero accertamento, in quanto questa, pur non contenendo il riconoscimento della rendita, può, sia in caso di infortunio che in caso di malattia professionale, costituire il presupposto per l'utile proposizione della domanda di revisione per aggravamento, in conformità all'espressa previsione dell'ottavo comma dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 73, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)