diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19150 del 06/11/2012 (Rv. 624371 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Liquidazione della quota del socio uscente di società irregolare - Modalità - Artt. 2289 e 2297 cod. civ. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624371-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., richiamato dall'art. 2297 primo comma, cod. civ., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)