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Sez. 6, Sentenza n. 5462 del 08/01/2026 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289403-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa - Contrasto di giudicati - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di corruzione.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289403-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve consistere in un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio, sicché il contrasto fra giudicati non è ravvisabile nel caso in cui il difforme epilogo processuale dipende dall'applicazione di un diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processuali degli imputati. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il contrasto fra la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti dei privati corruttori e la sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale, sul rilievo che le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai primi non necessitavano riscontri, indispensabili, invece, nella parte in cui integravano la chiamata in correità del corrotto, assolto per la mancanza degli stessi).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)