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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e 16 della legge 26 novembre 1981, n. 690;
Vista la proposta della commissione paritetica di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;
Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1 Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta.

3. Negli articoli seguenti e' usata, per indicare la regione Valle d'Aosta, la sola parola "regione".

Art. 2 Competenze dello Stato

1. Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunita' economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza.

2. La regione, previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza.

3. Il Governo della Repubblica impartisce al presidente della giunta regionale direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione, la quale e' tenuta ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 3 Atti delegati e sub-delegati

1. Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi: Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare ad esso comunicazione.

Art. 4 Regolamenti e direttive delle Comunita' economiche europee

1. Sono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' economiche europee nonche' all'attuazione delle loro direttive gia' recepite nell'ordinamento interno dello Stato.

2. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

3. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 5 Norme regionali di attuazione

1. La regione in tutte le materie delegate dallo Stato puo' emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

2. La regione puo' altresi' emanare norme di legge con le quali e' sub delegato ai comuni, anche associati, alle comunita' montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

Art. 6 Gestioni comuni tra regioni

1. La regione, per le attivita' ed i servizi che interessano i territori finitimi, puo' addivenire ad intese con la regione Piemonte e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

2. Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

Art. 7 Polizia amministrativa

1. Fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la regione e' titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa attribuite o trasferite.

2. Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 8 Identificazione e classificazione di beni o di opere

1. Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con quest'ultima.

2. La identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4, anche se concernenti funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione, e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati e la regione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. I beni assegnati alla regione, che si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, possono essere retrocessi allo Stato su richiesta dell'amministrazione competente, d'intesa con la regione. I provvedimenti di retrocessione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9 Programmazione nazionale e regionale

1. La regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

2. La regione determina il programma regionale di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso dei comuni e delle comunita' montane secondo le modalita' previste dalle leggi regionali.

3. Nel programma regionale di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza dei comuni e delle comunita' montane.

4. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

Titolo II. Ordinamento e organizzazione amministrativi

Capo I. Oggetto

Art. 10 Materie del trasferimento

1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative dello Stato di cui all'art. 1 del presente decreto nelle materie concernenti l'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione e le circoscrizioni comunali.

Capo II. Ordinamento degli enti amministrativi locali

Art. 11 Ordinamento degli enti dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali

1. Le funzioni amministrative nella materia relativa all'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

2. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alla regione.

Art. 12 Persone giuridiche private

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa.