Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 26/01/2005 (Rv. 579538 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Mancata indicazione delle norme di legge violate - Difetto di specificità delle censure - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorchè le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall'insieme degli argomenti addotti dal ricorrente. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto che il ricorso, relativo alla omessa pronunzia su un motivo di appello, fosse stato proposto sotto il profilo dell'error in procedendo, ancorchè il vizio fosse qualificato come di motivazione, in quanto il ricorrente aveva specificato che il motivo di appello, che investiva "un punto decisivo della controversia", non era stato "degnato neanche di un rigo di motivazione").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)