diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 11097 del 15/05/1980 Ud. (dep. 27/10/1980) Rv. 146365 - 01

SENTENZA PENALE - NULLITA - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SENTENZE DI PRIMO GRADO - MANCATA APPLICAZIONE DI AMNISTIA - GIUDIZIO SUL MERITO - INESISTENZA DELLA SENTENZA - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE- RIFLESSI SULLE DECISIONI CIVILI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1980-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146365-01

SENTENZA PENALE - NULLITA - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SENTENZE DI PRIMO GRADO - MANCATA APPLICAZIONE DI AMNISTIA - GIUDIZIO SUL MERITO - INESISTENZA DELLA SENTENZA - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE- RIFLESSI SULLE DECISIONI CIVILI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

La sentenza, con la quale il giudice penale di primo grado, anziche dichiarare il reato estinto per amnistia, giudichi erroneamente nel merito, deve considerarsi inutiliter data e, quindi, inesistente. Ne deriva che la decisione sulla Azione civile, connessa a quella penale, adottata dal giudice penale di primo grado, e illegittima. Pertanto il giudice della impugnazione, il quale dichiari estinto il reato per amnistia intervenuta antecedentemente alla data della sentenza di primo grado, non puo decidere, ex art 12 legge 3 agosto 1978 n 405, sulla impugnazione ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; invero siffatta decisione deve avere quale presupposto una impugnazione avverso pronuncia di condanna legittimamente emessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)