Sez. 1 - , Ordinanza n. 3255 del 09/02/2018 (Rv. 647145 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Assegno fatto valere come promessa di pagamento - Obbligazione del debitore quale socio - Deduzione da parte del beneficiario - Prova della spendita del nome della società - Onere del beneficiario.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
Nel caso in cui il beneficiario di un assegno, fatto valere come promessa di pagamento, sostenga che l'obbligazione non sia stata assunta in proprio dal soggetto che ha emesso l'assegno, firmandolo esclusivamente con il suo nome, ma per la società di cui era socio, è a carico del beneficiario dell'assegno l'onere della prova della spendita del nome della società, senza che sia invocabile l'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 c.c. per le promesse di pagamento, non dovendosi provare il rapporto sottostante, bensì individuare a quale soggetto sia riferibile la promessa di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2967, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)