Sez. 5, Sentenza n. 2509 del 06/03/2000 (Rv. 535451 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex art. D.Lgs. n. 546/92 - Procedimento di appello - Comunicazione alle parti costituite della data della trattazione della causa - Necessità - Omissione - Mera irregolarità priva di effetti invalidanti - Configurabilità - Esclusione - Nullità dei successivi atti processuali e della sentenza di secondo grado - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 31 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto la nuova disciplina del contenzioso tributario, all'art. 31, dettato per il procedimento di primo grado, ed applicabile nel procedimento d'appello ai sensi dell'art. 61, esige la comunicazione alle parti costituite - a cura della segreteria ed almeno trenta giorni prima - della data stabilita per la trattazione della controversia. La omissione di tale comunicazione non si esaurisce in una mera irregolarità priva di effetti invalidanti, determinando, invece, la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza di secondo grado, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, del citato D.Lgs. n. 546 del 1992), essendo detta comunicazione indispensabile per assicurare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa nell'indicata fase processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)