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Sez. 2, Sentenza n. 8497 del 05/05/2004 (Rv. 572610 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE | Omessa pronuncia - Novità della domanda non esaminata - Giudizio riservato al giudice di rinvio e non alla Cassazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572610-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE

Qualora la sentenza impugnata venga cessata per omessa pronuncia, il giudizio sull'eventuale novità della domanda sulla quale non vi è stata pronuncia, deve essere effettuato dal giudice di rinvio, e non può pertanto essere affrontato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)