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Sez. 2, Sentenza n. 224 del 03/02/1969 Ud. (dep. 30/06/1969) Rv. 112003 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI -INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -PRESUPPOSTI - ALTRUITA DELL'IMMOBILE INVASO -OCCUPAZIONE DEL CORTILE COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112003-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI -INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -PRESUPPOSTI - ALTRUITA DELL'IMMOBILE INVASO -OCCUPAZIONE DEL CORTILE COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

L'Azione prevista dall'art.633 cod.pen., concretandosi nell'invasione di terreni o edifici 'altruì, postula che l'agente penetri dallo esterno nell'immobile e ne violi l'esclusivita della proprieta o del possesso. Non e configurabile, quindi, il reato stesso quando l'agente si trovi gia legittimamente nel possesso o compossesso del bene e lo utilizzi al di la dei limiti del suo diritto. (fattispecie di introduzione reiterata di veicoli di un condomino nel cortile condominiale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)