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Sez. 2, Sentenza n. 3321 del 14/05/1983 (Rv. 428214 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - INNOVAZIONI - IN GENERE - REALIZZAZIONE SUL FONDO COMUNE DI UN MANUFATTO AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL SINGOLO PARTECIPANTE - INNOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428214-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - INNOVAZIONI - IN GENERE - REALIZZAZIONE SUL FONDO COMUNE DI UN MANUFATTO AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL SINGOLO PARTECIPANTE - INNOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

La realizzazione sul fondo comune di un manufatto, ad esclusivo vantaggio del singolo partecipante (nella specie, scala in cemento su terreno destinato alla coltivazione), esorbita dalle modificazioni contemplate dall'art. 1102 cod. civ., e configura una innovazione, vietata dalla norma medesima, a prescindere dall'eventuale esiguità della porzione di suolo occupata. (V 3265/80, mass n 407066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)