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Sez. 1 - , Sentenza n. 91 del 04/01/2017 (Rv. 643020 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Girata da parte di un correntista alla banca per l'incasso di un assegno bancario tratto da un terzo - Obblighi della banca girataria - Far levare il protesto - Ragioni - Restituire il titolo al correntista.
Stato
decisa il 2017-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643020-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 del r.d. n. 1736 del 1933), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto dell'art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso: tale ultimo obbligo, nel caso (ricorrente nella specie) in cui un vincolo posto dal giudice penale abbia impedito la restituzione dell'originale del titolo, può ben essere adempiuto con la consegna di una copia autentica dello stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)