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Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Testo in vigore al

Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali

Titolo I. Organi dell'Amministrazione comunale

TESTO UNICO DELLE LEGGI
PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 1 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1

1. Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Art. 2 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2

1. Il Consiglio comunale e' composto:

  1. 1) di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

  2. 2) di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

  3. 3) di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

  4. 4) di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

  5. 5) di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

  6. 6) di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

  7. 7) di 15 membri negli altri Comuni;

  8. 8) e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

2. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1

1. La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

  1. 1) quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

  2. 2) dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

  3. 3) dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

  4. 4) sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

  5. 5) quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

  6. 6) e due assessori effettivi negli altri.

2. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.

Art. 4 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 4

1. La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo dar votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

2. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.

Art. 5 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173

1. Il Sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

2. L'elezione del Sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed e' proclamato Sindaco quello ce ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

5. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

6. La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale e' in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

7. Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e', a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

8. Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge.

9. Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6

1. Non puo' essere nominato Sindaco:

  1. 1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge;

  2. 2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

  3. 3) il ministro di un culto;

  4. 4) chi ricopre la carica di assessore provinciale;

  5. 5) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

  6. 6) chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 7 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7

1. Al Sindaco e agli assessori puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di carica, a norma di legge.

Art. 8 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2

1. I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

3. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri.

5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 9 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9

1. La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.

Titolo II. Elezione dei Consigli comunali

Capo I. Norme generali

Art. 11 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3

1. Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.

2. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

3. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

4. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

5. La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

6. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

7. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri.

8. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

9. La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio.

Art. 12 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4

1. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

2. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

3. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.

Capo II. Dell'elettorato attivo

Art. 13 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III. Dell'eleggibilita'

Art. 14 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 art. 5

1. Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere.

2. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione dei luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza dei Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 15 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6

1. Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

  1. 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

  2. 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

  3. 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

  4. 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

  5. 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

  6. 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

  7. 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

  8. 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

  9. 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

  10. 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

2. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta, provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.