Sez. 1, Sentenza n. 3470 del 21/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 205419 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena | Concorso di circostanza ad effetto speciale - Applicabilità della disciplina ex art. 63 quarto comma cod. pen. - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena
Ai fini della determinazione della pena edittale in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare, la pena edittale massima deve essere individuata tenendo conto di tutte le eventuali circostanze ad effetto speciale, senza che possa trovare applicazione l'art. 63, comma quarto cod. pen., secondo cui, in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica solo la pena stabilita per la più grave con l'eventuale aumento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice; ciò in quanto tale ultima disposizione riguarda soltanto la pena che in concreto dovrà essere inflitta all'esito del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)