Sez. 3, Sentenza n. 650 del 24/02/1968 (Rv. 331822 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI- INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - DERIVANTE DALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CENSURA SU CONSIDERAZIONE SENZA EFFETTO SUL DISPOSITIVO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI- INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - DERIVANTE DALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CENSURA SU CONSIDERAZIONE SENZA EFFETTO SUL DISPOSITIVO - INAMMISSIBILITA.*
L'interesse ad impugnare una sentenza puo discendere anche dalla motivazione della stessa, ove questa presenti un pregiudizio giuridico per la parte ed e quindi inammissibile la censura che investa una considerazione della sentenza che non abbia spiegato alcuna Rilevanza sul dispositivo. In tal caso, il riesame ad opera della Corte di Cassazione non puo essere effettuato neppure ai soli effetti correttivi di cui all'art. 384 cod.proc.civ. (sulla prima parte, Conf. 1540-66, massima n. 323064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)