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Sez. 2, Sentenza n. 5790 del 05/10/1983 (Rv. 430646 - 01)

BENI - PERTINENTE - REGIME - IN GENERE - VENDITA - AZIONE DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE PER OTTENERE LA CONSEGNA DELLA PERTINENZA DELLA COSA PRINCIPALE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA - NEGAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE DA PARTE DEL VENDITORE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.*
Stato
decisa il 1983-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430646-01

BENI - PERTINENTE - REGIME - IN GENERE - VENDITA - AZIONE DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE PER OTTENERE LA CONSEGNA DELLA PERTINENZA DELLA COSA PRINCIPALE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA - NEGAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE DA PARTE DEL VENDITORE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.*

In base al combinato disposto degli artt. 817 e 818 cod. civ. la relazione pertinenziale fra due cose, sorta per effetto della volontà del proprietario o del titolare di un diritto reale sulla cosa principale, determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli effetti degli Atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all'atto concernente la cosa principale, ovvero da questo risulti espressamente la volontà del proprietario di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso. Pertanto, qualora, il compratore agisca ex art. 1477 cod. civ. nei confronti del venditore per la consegna della cosa che egli assume costituire pertinenza della cosa principale oggetto della compravendita, ed il venditore neghi in toto l'esistenza di un nesso pertinenziale o ne deduca la cessazione in data anteriore alla conclusione della compravendita medesima, l'Onere probatorio si ripartisce nel senso che l'attore è tenuto a provare la nascita del rapporto pertinenziale, e non anche la sua protrazione fino al momento della conclusione della vendita, mentre al convenuto spetta provare la cessazione, avvenuta medio tempore, di tale rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)