Sez. L - , Ordinanza n. 23896 del 03/09/2021 (Rv. 662153 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Regime ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Tabella delle menomazioni - Percentuale di invalidità - Valore tabellato fisso - Riduzione ad opera del c.t.u. in assenza di espressa previsione - Illegittimità - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno biologico, nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l'adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico; viceversa, ove determinino una percentuale fissa, senza il ricorrere di locuzioni, quali "superiore a" ovvero "fino a", il valore ivi indicato non è modificabile. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva recepito le conclusioni del c.t.u. il quale, pur reputando di quantificare il danno residuo secondo una voce tabellare che indicava un valore fisso, aveva operato una riduzione della percentuale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)