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Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 03/07/1971 (Rv. 352740 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE E CONTROVERSIE DI DIRITTO - COMMISSIONI COMPETENTI - DEFINITIVITA DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - IMPUGNABILITA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - VIZI DI MOTIVAZIONE ED ERRORI GIURIDICI - CENSURABILITA MEDIANTE RICORSO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352740-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE E CONTROVERSIE DI DIRITTO - COMMISSIONI COMPETENTI - DEFINITIVITA DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - IMPUGNABILITA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - VIZI DI MOTIVAZIONE ED ERRORI GIURIDICI - CENSURABILITA MEDIANTE RICORSO IN CASSAZIONE.*

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza deve distinguersi fra controversie di valutazione, di cui conoscono le commissioni distrettuali e quelle provinciali, e controversie di diritto, la cui cognizione e demandata a Sezioni speciali delle commissioni provinciali, in primo grado, ed alla commissione centrale, in grado di appello. Per le controversie relative alla Determinazione del valore, le decisioni delle commissioni provinciali sono dalla legge dichiarate 'definitivè ed e ammesso il ricorso all'autorita giudiziaria soltanto per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore. Per dette controversie, pertanto, le decisioni delle commissioni provinciali non possono essere annullate dal giudice ordinario per ritenuti vizi di motivazione o supposti errori di diritto, denunziabili questi ultimi solo mediante ricorso alla suprema Corte di Cassazione, a sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 1068'70, mass n 346618).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 11, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)