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Sez. 1, Sentenza n. 5247 del 24/01/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159372 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - FORMALE AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - CONTRAVVENZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - DELITTO.*
Stato
decisa il 1983-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159372-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - FORMALE AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - CONTRAVVENZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - DELITTO.*

La coltivazione delle piante dalle quali possono estrarsi sostanze stupefacenti è per legge ammessa dietro formale autorizzazione e la violazione delle relative prescrizioni dà luogo a responsabilità penale di natura contravvenzionale, mentre in difetto di tale autorizzazione, l'eventuale attività è ritenuta illecita e, come tale, punita quale delitto. (nulla in termini).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 27 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)