Sez. 1, Sentenza n. 5247 del 24/01/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159372 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - FORMALE AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - CONTRAVVENZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - DELITTO.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - FORMALE AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - CONTRAVVENZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - DELITTO.*
La coltivazione delle piante dalle quali possono estrarsi sostanze stupefacenti è per legge ammessa dietro formale autorizzazione e la violazione delle relative prescrizioni dà luogo a responsabilità penale di natura contravvenzionale, mentre in difetto di tale autorizzazione, l'eventuale attività è ritenuta illecita e, come tale, punita quale delitto. (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 27 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)