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Sez. 5, Sentenza n. 11164 del 07/05/2010 (Rv. 613186 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Agevolazione per i soggetti già esenti da ILOR - Presupposto - Esistenza di un reddito complessivo d'impresa positivo - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613186-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. n. 446 del 1997 per quei soggetti che, all'entrata in vigore del d.lgs. cit., avevano acquisito il diritto a fruire di un regime di esenzione decennale dell'ILOR a carattere territoriale, e che consente di ridurre il "valore prodotto nel territorio" (VAP) di un ammontare pari al reddito che avrebbe fruito della predetta esenzione, presuppone l'esistenza di un reddito tassabile e, quindi, necessariamente positivo, su cui poter computare, in astratto, l'ILOR e, di conseguenza, la somma da sottrarre al VAP. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale, respingendo il ricorso del contribuente che, sul presupposto che il reddito industriale su cui calcolare l'ILOR dovesse individuarsi mediante sottrazione dal reddito complessivo d'impresa delle componenti diverse da quelle realizzate nel ciclo produttivo - in particolare, proventi/oneri finanziari e straordinari -, aveva richiesto l'agevolazione, anche in presenza di un reddito complessivo negativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 17, DPR 03/06/1978 num. 218 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)