Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 23/02/1981 (Rv. 411645 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - USO DI FORMULE SACRAMENTALI DA PARTE DELL'ATTORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIFETTO DELLA ISTANZA DI SEPARAZIONE - DECISIONE ANCHE SUL QUANTUM - OBBLIGATORIETA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - USO DI FORMULE SACRAMENTALI DA PARTE DELL'ATTORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIFETTO DELLA ISTANZA DI SEPARAZIONE - DECISIONE ANCHE SUL QUANTUM - OBBLIGATORIETA.*
Perche l'oggetto del giudizio di risarcimento del danno possa limitarsi al solo accertamento del diritto, con la conseguente pronuncia di una condanna generica e il rinvio della liquidazione a separato giudizio, occorre, come risulta dall'art 278 cod proc civ, un'esplicita istanza in tal senso, la quale, pur non essendo legata all'uso di formule sacramentali, non puo ravvisarsi nella semplice domanda di risarcimento. In difetto di tale istanza, il giudice, per il combinato disposto degli artt 112 e 279 cod proc civ, non puo scindere le due statuizioni sull'an debeatur e sul quantum, ma deve decidere anche in ordine al quantum, accogliendo la domanda se sorretta da prove e respingendola nel caso contrario. (Conf 2068/77, mass n 385793).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)