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Sez. U, Sentenza n. 1329 del 17/03/1978 (Rv. 390690 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390690-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'istituto poligrafico dello stato, nel nuovo ordinamento previsto dalla legge 13 luglio 1966 n 559, svolge principalmente attivita rivolta al soddisfacimento di esigenze e finalita pubblicistiche, con finanziamento diretto, sotto la stretta vigilanza ed il penetrante controllo dello stato, e, pertanto, non e qualificabile come ente pubblico economico, o, comunque, con compiti prevalentemente economici. Ne consegue che le controversie inerenti ai rapporti. D'impiego con i dipendenti di detto poligrafico sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. (V 3518/77, mass n 387100).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)