Sez. 5, Sentenza n. 7191 del 04/03/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136087 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - ERRORE SU LEGGE EXTRAPENALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - ERRORE SU LEGGE EXTRAPENALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
L'errore su legge diversa da quella penale, che esclude la punibilita ai sensi dell'art 47 ultimo comma cod pen, e solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata ne esplicitamente ne implicitamente nella norma penale. Inoltre, l'errore giustificante deve sempre concretarsi in una difettosa percezione o rappresentazione della realta da parte dell'agente, il quale reputa esistenti presupposti di fatto che se effettivamente esistessero modificherebbero la situazione giuridica, facendo venir meno un elemento costitutivo del reato o creando comunque una causa impeditiva della punibilita. Sicche non puo detto errore consistere in un'errata interpretazione 'giuridicĂ della realta esattamente percepita nei suoi elementi di fatto. (nel caso di specie l'imputato aveva dedotto che, in base all'art 11 della legge cambiaria, che consente di assumere per conto di un terzo un'obbligazione cambiaria, aveva ritenuto legittima la sottoscrizione di una cambiale col nome e per conto della madre. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha affermato che la disciplina civilistica della cambiale e recepita nella norma penale ad integrazione del relativo precetto, con la conseguenza che l'errore che cade su di essa deve considerarsi un errore su legge penale, come tale irrilevante ai fini della esclusione del dolo richiesto per il falso in cambiale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)