Sez. 3, Sentenza n. 465 del 18/01/1991 (Rv. 470553 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio | In genere - Domanda di riscatto in materia agraria - Determinazione del giudice competente.
Competenza civile - Competenza per territorio
Ai fini della competenza territoriale in ordine alla domanda di riscatto di un fondo agrario ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, trattandosi non di un'azione reale ma di un'azione personale ad rem, non può trovare applicazione l'art. 21 cod. proc. civ., ma sono applicabili gli artt. 18 e 20, con la conseguenza che, sussistendo più Fori competenti ai sensi dei citati articoli (rispettivamente Foro Generale, Foro del Contratto e Forum executionis), il convenuto è tenuto a contestare nella prima risposta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)