Sez. 5, Sentenza n. 3908 del 06/12/1974 Ud. (dep. 08/04/1975) Rv. 129698 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6 COD PEN - CONDIZIONI - PROVA DEL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO PROTESTATO - INSUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6 COD PEN - CONDIZIONI - PROVA DEL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO PROTESTATO - INSUFFICIENZA.*
In tema di emissione di assegno a vuoto per l'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62, n 6 cod pen e richiesta la rigorosa dimostrazione non solo del pagamento della somma portata dal titolo ma anche dell'effettiva riparazione di ogni altro pregiudizio economico rappresentate dalle spese, dagli interessi, dal lucro cessante od altro, di guisa che detta dimostrazione non puo dirsi raggiunta con la semplice Estinzione dell'assegno protestato. (Conf 123566, 123399, anno 1973; 114015, anno 1969; 103283, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)