Sez. 6, Sentenza n. 1758 del 02/05/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201831 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Motivi | Nullità dell'interrogatorio dell'indagato - Deducibilità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Motivi
In tema di misure cautelari personali, la pretesa nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., come atto successivo all'adozione di un provvedimento cautelare, derivi esso dalla nullità o, comunque, dall'altra invalidità conseguente alla violazione, ovvero alla limitazione del diritto di difesa, non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare ed esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame, potendo dare luogo unicamente, quando la misura applicata sia quella della custodia cautelare, alla liberazione dell'indagato, a norma dell'art. 302 cod. proc. pen., da richiedere al giudice competente procedente, il quale dovrà provvedere con ordinanza soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310, comma primo, cod. proc. pen.. (conf. Sezioni Unite, 5 luglio 1995, Galletto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)